Le classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono ridotte da tre a due, denominate rispettivamente prima classe e seconda classe.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'Allegato al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'articolo precedente, per i viaggi effettuati in base al Regolamento trasporti militari si applica: la tariffa n. 6, quando trattisi di viaggi effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni di dipendenza, e la tariffa n. 61, negli altri casi.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvedera', con le modalita' previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dalle disposizioni contenute nel presente decreto, il testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato", del "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato" e delle altre tariffe applicabili al trasporto delle persone e dei bagagli.
Art. 5
#Comma 1
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 6
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956.