DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 582/1956 - Variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

Variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

Numero 582 Anno 1956 GU 30.06.1956 Codice 056U0582

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-26;582

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono ridotte da tre a due, denominate rispettivamente prima classe e seconda classe.


Art. 2

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Comma 1

Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'Allegato al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'articolo precedente, per i viaggi effettuati in base al Regolamento trasporti militari si applica: la tariffa n. 6, quando trattisi di viaggi effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni di dipendenza, e la tariffa n. 61, negli altri casi.


Art. 4

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Comma 1

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvedera', con le modalita' previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dalle disposizioni contenute nel presente decreto, il testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato", del "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato" e delle altre tariffe applicabili al trasporto delle persone e dei bagagli.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956.