L'art. 1 del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1048, n. 1677 nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, e' sostituito dal seguente:
"All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali:
"Lotterie di Merano", "Lotteria di Agnano", "Lotteria di Monza" e la quarta, che assume il nome di "Lotteria Italia", provvede il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, puo' avvalersi anche di concessionari".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'art. 4 del predetto regolamento generale nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, le parole "col decreto previsto nell'art. 26" sono sostituite dalle seguenti: "col decreto previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722", ed e' aggiunto il comma seguente:
"E' peraltro, in facolta' dell'Amministrazione di stabilire col predetto decreto Ministeriale di contrassegnare ciascun biglietto con piu' serie e lo stesso numero oppure con piu' numeri e la stessa serie oppure con piu' serie e piu' numeri".
Art. 3
#Comma 1
L'art. 8 del regolamento predetto e' sostituito dal seguente:
"Le ricevitorie e collettorie del lotto sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.
Possono essere incaricati della vendita:
1) gli uffici postali, le rivendite di generi di monopolio;
2) istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, societa', ditte e privati che ne facciano richiesta.
E' in facolta' dell'Amministrazione di chiedere alle persone e agli enti incaricati della vendita una congrua cauzione".
Art. 4
#Comma 1
All'art. 9 del regolamento predetto nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente comma:
"Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti fra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, e' in facolta' dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilita' di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali".
Art. 5
#Comma 1
L'art. 17 del predetto regolamento nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468, e' sostituito dal seguente:
"Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono:
a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria, sostenute direttamente dall'Amministrazione;
b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicita' e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo art. 9 del presente regolamento;
c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della manifestazione cui e' collegata la lotteria, nella misura che sara' stabilita dal Comitato generale di (direzione delle lotterie nazionali nei limiti di non oltre il 6% sempreche' detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all'art. 3 della legge;
d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23 nella misura de 11°1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni.
Qualora sia superato tale importo sara' prelevato sull'importo globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote:
il 2% fino a L. 300.000.000
il 2,50% fino a L. 320.000.000
il 3% fino a L. 340.000.000
il 4% fino a L. 360.000.000
il 6% fino a L. 380.000.000
il 8% fino a L. 400.000.000
il 10% oltre L. 400.000.000
Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50% e' devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722.
L'Amministrazione, in base alle disponibilita' del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potra' determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi".
Art. 6
#Comma 1
L'art. 23 del predetto regolamento e' sostituito dal seguente:
"E' istituito un fondo unico di riserva delle lotterie nazionali al fine di provvedere all'eventuale integrazione della, massa premi e ove occorra al ripianamento delle deficienze di gestione.
A tale fondo affluiscono:
1) tutte le economie di gestione delle lotterie nazionali;
2) la quota prevista dall'art. 17, lettera d);
3) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21;
Le somme che affluiscono al fondo di riserva sono versate in conto corrente postale o in un conto corrente bancario presso uno degli istituti di diritto pubblico oppure investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
I prelevamenti dai conti correnti e le operazioni di investimento dei titoli possono essere effettuati soltanto a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o di chi ne fa le veci.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.