DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 960/1954 - Inclusione dell'abitato di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 960 Anno 1954 GU 20.10.1954 Codice 054U0960

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;960

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1319, emesso nell'adunanza del 26 giugno 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.