DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 949/1954 - Inclusione dell'abitato di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

Numero 949 Anno 1954 GU 14.10.1954 Codice 054U0949

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30973, emesso nell'adunanza del 25 settembre 1953;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, esclusa la zona appresso indicata.
A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla parte della zona centrale ovest denominata RoccheCanne e San Cono, indicata nell'annessa planimetrica, vistata dal Ministro proponente, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).