I beni disponibili dello Stato descritti nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti dal Patrimonio dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitu' attive e passive sia apparenti sia non apparenti, dalla data della consegna di cui al successivo art. 3.
Dalla stessa data la Regione subentrera' allo Stato nel possesso di fatto e di diritto dei beni di cui al precedente comma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo presidente della Corte d'appello di Trento autorizzera' con proprio decreto i competenti uffici ad intavolare il diritto di proprieta' a favore della Regione sui beni immobili oggetto del trasferimento.
Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti da ogni diritto.
Art. 3
#Comma 1
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procedera' alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle due Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano e della Regione.
Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - alla Giunta regionale, alle Intendenze di finanza di Trento o di Bolzano. Altra copia sara' trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.
Successivamente le Intendenze di finanza di Trento e Bolzano provvederanno a rimettere al Presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.