E' istituito l'Ufficio del registro di Anzio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entrera' in funzione l'Ufficio di cui all'articolo 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.