DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 510/1956 - ((Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera)).

((Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera)).

Numero 510 Anno 1956 GU 15.06.1956 Codice 056U0510

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformita' al presente decreto)).


Art. 2

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Comma 1

((La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto)).


Art. 3

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Comma 1

((I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attivita' regionale con quella nazionale.
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attivita' promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sara' adeguatamente rappresentata))
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Art. 4

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Comma 1

((L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonche' i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero)).


Art. 5

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Comma 1

((L'amministrazione regionale svolge altresi' le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle localita' di interesse turistico)).


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 AGOSTO 1975, N. 640))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 AGOSTO 1975, N. 640))


Art. 8

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Comma 1

((Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera)).


Art. 10

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Comma 1

L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.