E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1959, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da non oltre un anno dal territorio della Repubblica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per l'accertamento della corrispondenza delle quantita' di zucchero greggio importato alle quantita' di zucchero raffinato precedentemente esportate, sara' tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi.
Art. 3
#Comma 1
L'importazione in franchigia di cui al precedente art. 1 potra' effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato di produzione nazionale.
Potranno fruire della agevolazione soltanto le ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.