DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esenzione dal dazio di confine per lo zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato.

Numero 481 Anno 1956 GU 07.06.1956 Codice 056U0481

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;481

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1959, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da non oltre un anno dal territorio della Repubblica.


Art. 2

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Comma 1

Per l'accertamento della corrispondenza delle quantita' di zucchero greggio importato alle quantita' di zucchero raffinato precedentemente esportate, sara' tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi.


Art. 3

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Comma 1

L'importazione in franchigia di cui al precedente art. 1 potra' effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato di produzione nazionale.
Potranno fruire della agevolazione soltanto le ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.