DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 432/1956 - Tariffe telefoniche interurbane.

Tariffe telefoniche interurbane.

Numero 432 Anno 1956 GU 25.05.1956 Codice 056U0432

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;432

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale
fino a 15 km........................ L. 36 oltre 15 km. " 25 " ........................ " 52 " 25 " " 50 " ........................ " 92 " 50 " " 100 " ........................ " 148 " 100 " " 200 " ........................ " 244 " 200 " " 400 " ........................ " 304 " 400 " " 600 " ........................ " 368 " 600 " " 800 " ........................ " 428 " 800 " " 1000 " ........................ " 508 " 1000 " ........................................... " 580


Art. 3

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Comma 1

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 280.


Art. 4

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Comma 1

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana e' di L. 25 per ogni Conversazione fino a cinque minuti.
Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.
Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.


Art. 5

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Comma 1

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.