Il diritto di monopolio per il sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico, previsto dall'art. 3, n. 3, della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, viene stabilito in L. 57 al kg.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, prevista dall'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' stabilita in L. 57 al kg.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 195. - CARLOMAGNO