DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 408/1956 - Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 408 Anno 1956 GU 18.05.1956 Codice 056U0408

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-16;408

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 361, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di San Gimignano, in provincia, di Siena.