Le promozioni a verificatore delle ferrovie dello Stato vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, per esame di concorso interno, al quale possono partecipare gli operai di 1ª classe con qualsiasi anzianita' di grado, e gli operai che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianita' di grado, purche' gli uni e gli altri si trovino nella condizione di aver conseguito in appositi esami la idoneita' teorica alle mansioni di verificatore e di aver successivamente compiuto, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico nelle relative funzioni della durata di due anni, con almeno 600 giornate di effettiva utilizzazione a partire dal conseguimento della idoneita'.
Le promozioni a capo verificatori vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, ai verificatori con qualsiasi anzianita' di grado, per esami di concorso interno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli agenti gia' abilitati alle funzioni di verificatore alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati tra i verificatori, se dichiarati meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, con le seguenti modalita':
a) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto gli operai di 1° classe che abbiano esercitato con esito favorevole dopo l'abilitazione funzioni di servizio di verifica per 600 giornate;
b) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 10 gennaio degli anni successivi i restanti operai di 1ª classe che abbiano completato o completino dopo l'entrata in vigore del presente decreto il periodo di 600 giornate di servizio di verifica successivo all'abilitazione. Gli agenti appartenenti a questi gruppi, nel caso che la data, di inquadramento coincida con quella di nomina dei verificatori provenienti dai concorsi interni, saranno posti in coda a questi ultimi;
c) per ordine di anzianita' di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili, dopo la sistemazione di cui alla lettera b) al 1 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza corrispondente, gli operai che abbiano gia' maturato o maturino i cinque anni di anzianita' di grado ed abbiano gia' completato o completino il periodo di 600 giornate di funzioni di verifica successive all'abilitazione.
Art. 3
#Comma 1
Gli allegati G - per quanto riguarda il personale tecnico ed operaio - ed I al regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' le chiamate 18 e 19 in calce al detto allegato G, vengono sostituiti dagli allegati al presente decreto.