E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali della Universita' di Parma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di fisiologia, generale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.