IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 23 aprile 1954 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco del comune di Rimini per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della filovia estraurbana Rimini-Riccione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1