DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3882/1952 - Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di

Numero 3882 Anno 1952 GU 22.01.1953 Codice 052U3882

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3882

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 77.62.18, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 2-16 luglio 1970, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1970, n. 184)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione".


Art. 2

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Comma 1

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 77.62.18.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 2-16 luglio 1970, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1970, n. 184)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione".


Art. 3

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 2-16 luglio 1970, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1970, n. 184)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione".