Salvo quanto disposto dai successivi articoli, al concorso per il conferimento della qualifica di merito distinto ai professori di ruolo di educazione fisica in servizio presso gli Istituti e Scuole di istruzione secondaria e artistica si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina una unica Commissione giudicatrice.
La Commissione e composta del capo del Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, che la presiede, di un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, di un preside di Istituto medio superiore, e di due esperti scelti fra docenti universitari di discipline che abbiano attinenza alla materia dell'educazione fisica, o fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che abbiano raggiunto il grado finale della carriera.
Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'ottavo.
Art. 3
#Comma 1
Fra i titoli di cui al n. 13 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234, sono compresi gli incarichi speciali assolti nella organizzazione dei servizi di educazione fisica e delle attivita' sportive scolastiche.