IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;
Uditi i pareri della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 14 maggio 1954 stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante del comune di Pisa, per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta citta'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1