DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Numero 194 Anno 2005 GU 23.09.2005 Codice 005G0216

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:26

Art. 1

#

Comma 1

Finalita' e campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.


Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.


Art. 3

#

Comma 1

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).


((


Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.


))


Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi ((entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni)) all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). ((La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.))


Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. ((Le mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))


((


Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.


))


La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. ((Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).))


Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.


All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 4

#

Comma 1

Piani d'azione

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).


Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 ((e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data)). I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.


Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 ((e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data)) all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).


I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.


Ferma restando la tempistica di cui al comma 3, L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.


La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.


Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.


Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.


Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.


Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.


All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5

#

Comma 1

Descrittori acustici e loro applicazione

Comma 2

Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.


Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.


Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla regione o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.


Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 6

#

Comma 1

Metodi di determinazione

Comma 2

I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.


Art. 7

#

Comma 1

Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Comma 2

Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).


Art. 8

#

Comma 1

Informazione e consultazione del pubblico

Comma 2

L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del ((decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.)), anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.


I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.


Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.


Art. 9

#

Comma 1

Modifica degli allegati

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.


Art. 10

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88))


Art. 11

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

((


Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.


))


Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, ((comma 2-bis)), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.


All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.