E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 14 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Perugia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di idrologia medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Perugia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero Vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.