Nel prospetto a) allegato al decreto Presidenziale 12 ottobre 1949, n. 1000, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il numero dei posti di insegnanti tecnico-pratici assegnati agli Istituti tecnici industriali e' ridotto da 124 a 119 e corrispondentemente e' ridotto da 268 a 263 il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti;
b) agli Istituti tecnici commerciali sono assegnati cinque posti di insegnante tecnico-pratico e corrispondentemente e(elevato da quattro a nove il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti;
c) il testo della nota (1) e' sostituito dal seguente: I posti di insegnante tecnico-pratico sono istituiti presso gli Istituti a indirizzo mercantile e i posti di assistente sono istituiti presso gli Istituti di Modica, di Melfi e di Udine per cui il detto personale e' a carico dello Stato ai termini dell'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1