Gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 29. - Il certificato di abilitazione 6 rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.
Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 30. - Con decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalita' per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.
Sono altresi' stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1