Sono approvati e resi esecutivi le convenzioni stipulate in Bologna in data 30 luglio 1954, nonche' gli atti aggiuntivi alle medesime stipulati in data 15 luglio 1955 e 7 ottobre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della geografia economica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora le convenzioni e gli atti aggiuntivi di cui all'art. 1 non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.