IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 9 settembre 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante del comune di Recoaro Terme, per la concessione, a quest'ultimo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1