IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Universita' di Messina;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella seduta del 13 dicembre 1955;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1955-56, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Universita' di Messina e' stabilito come appresso:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo n. 12;
Facolta' di farmacia: posti di ruolo n. 2.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1