DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 86/1956 - Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Numero 86 Anno 1956 GU 10.03.1956 Codice 056U0086

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-07;86

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2057, e successive modificazioni, concernenti la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali e' inapplicabile il regio decreto-legge suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 46: "Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro".