Dopo il penultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, e' aggiunto il seguente: "Le cartelle dei primi tre tagli possono recare l'indicazione a traforo della rendita annua, anziche' del capitale nominale: quelle di lire 3,50 e 17,50, in cifre; quelle di lire 7, in lettere".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le indicazioni a traforo della rendita annua, di cui al precedente articolo, sono conformi a quelle risultanti dai modelli allegati, che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.