DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1956.

Numero 1519 Anno 1955 GU 07.03.1956 Codice 055U1519

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-22;1519

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive.
Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali, graduati e i militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.