Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive.
Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
#Comma 1
I sottufficiali, graduati e i militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.