Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nei territori dei comuni di Soccavo e di Pianura (provincia di Napoli) sono dichiarati di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento e' stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.