DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 496/1954 - Modificazione al terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Modificazione al terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Numero 496 Anno 1954 GU 24.07.1954 Codice 054U0496

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-26;496

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' modificato come segue:
"Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessita', puo' indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purche' non indica piu' di un concorso ed esame in ciascun anno solare.
"I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonche' le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro".