Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' modificato come segue:
"Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessita', puo' indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purche' non indica piu' di un concorso ed esame in ciascun anno solare.
"I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonche' le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1