DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3829/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, in comune di Monteverdi Ma

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, in comune di Monteverdi Ma

Numero 3829 Anno 1952 GU 21.01.1953 Codice 052U3829

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3829

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nei comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 299.49.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."