Sono approvate e rese esecutive le due annesse convenzioni stipulate in Napoli il 9 agosto 1952 e l'atto aggiuntivo del 18 ottobre 1952, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Istituto universitario navale di Napoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, in aggiunta a quelli indicati nella tabella 1 annessa allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Qualora, in qualsiasi momento, vengano comunque a cessare i mezzi finanziari previsti nelle convenzioni, o queste non vengano rinnovate alla scadenza, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare.