E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 novembre 1952, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 22 marzo 1951, per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene costituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Padova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A) annessa al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1952, la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Universita' e dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituti, a decorrere dal 1 novembre 1952, ai sensi dell'art. 63, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Padova.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Facolta' e i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.