Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Decorrenza e durata
Comma 2
Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
#Comma 1
Vacanza contrattuale
Comma 2
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice.
Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Art. 5
#Comma 1
Proroga di efficacia di norme
Comma 2
Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 6
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.