Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.