DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 193/2025 - Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91. (25G00197)

Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91. (25G00197)

Numero 193 Anno 2025 GU 19.12.2025 Codice 25G00197

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-09-26;193

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano

Comma 2

Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, e' istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1.


Art. 2

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

All'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all'articolo 1, si provvede con uno o piu' successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.


Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.


Allegato 1-art. 1

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Comma 1


Allegato 1

Art. 1.

Zona economica esclusiva
nel Mare Tirreno centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Tirreno centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 01, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 009° 38' 16.28" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 01 al punto 02;
c) il punto 02, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 012° 20' 54.43" E;
d) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 02 al punto 03;
e) il punto 03, di coordinate 38° 06' 41.88" N - 011° 49' 33.07" E;
f) la lossodromia che congiunge il punto 03 al punto 04;
g) il punto 04, di coordinate 38° 58' 50.37" N - 009° 46' 26.86" E;
h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 04 al punto 01.
2. Dall'area di cui al comma 1 restano escluse le acque territoriali che circondano l'isola di Ustica come determinate dalle vigenti disposizioni in materia di delimitazione delle acque territoriali.


Allegato 1-art. 2

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Art. 2

Comma 1


Art. 2.

Zona economica esclusiva nel Mare Ionio

1. La zona economica esclusiva nel Mare Ionio e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 05, di coordinate 36° 33' 27.94" N - 015° 20' 48.66" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 05 al punto 06;
c) il punto 06, di coordinate 35° 34' 08.15" N - 018° 20' 39.39" E;
d) dal punto 06 al punto 07 il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;
e) il punto 07, di coordinate 39° 57' 38.46" N - 018° 57' 27.29" E;
f) la lossodromia che congiunge il punto 07 al punto 08;
g) il punto 08, di coordinate 39° 59' 38.34" N - 018° 44' 41.08" E;
h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 08 fino al punto 05.


Allegato 1-art. 3

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Art. 3

Comma 1


Art. 3.

Zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):
a) il punto 09, di coordinate 41° 05' 29.65" N - 017° 29' 51.94" E;
b) la lossodromia che congiunge il punto 09 al punto 10;
c) il punto 10, di coordinate 41° 38' 20.0" N - 017° 59' 51.0" E;
d) dal punto 10 al punto 11, il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;
e) il punto 11, di coordinate 45° 26' 27.13" N - 013° 11' 52.6" E;
f) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 11 al punto 09.