All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto;
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.
Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «delle Federazioni sportive nazionali» sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «12 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «14 anni di eta'».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «internazionale e nazionale» sono inserite le seguenti: «, dalla Disciplina sportiva associata».
Art. 9
#Comma 1
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti:
«Fitetrec-Ante».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».
Art. 15
#Comma 1
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata e' condizione di efficacia del contratto.».
Art. 16
#Comma 1
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Comma 2
L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L'associazione o societa' destinataria delle prestazioni sportive e' tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e' messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita' previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.».
Art. 31
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.