DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Numero 41 Anno 2017 GU 04.04.2017 Codice 17G00054

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;41

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Comma 2

All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Comma 2

All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).»;
4) il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».


All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni di attuazione

Comma 2

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.