All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Comma 2
All'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Comma 2
All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).»;
4) il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».
All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni di attuazione
Comma 2
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
Art. 7
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.