E' data facolta' al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validita' degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonche' di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' abrogato l'art. 2 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.