DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Numero 265 Anno 2001 GU 06.07.2001 Codice 001G0324

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-25;265

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di beni demaniali

Comma 2

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale ((...)). ((2))


Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.


La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".


Art. 2

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Comma 1

Trasferimento di funzioni amministrative

Comma 2

Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino.


((1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni))


((2))


((1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento))


((2))


Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.


Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche "hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".


Art. 3

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Comma 1

Funzioni conferite alla regione

Art. 4

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Comma 1

Trasferimento degli uffici

Comma 2

Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonche' gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1o luglio 2001. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonche' nei contratti di locazione degli im-mobili.


Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza puo' avvalersi degli uffici della regione.


Art. 5

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Comma 1

Consegna dei beni

Comma 2

I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.


Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.


I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278)).


Art. 6

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Comma 1

Trasferimento del personale

Comma 2

Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1o luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.


Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.


((2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, e' trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))


((2))


((2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale e' collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche "hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".


Art. 7

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Comma 1

Funzioni conferite agli enti locali

Comma 2

Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarieta', le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.