Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.".
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.
Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attivita' autorizzata.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
Art. 17-quinquies. - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e' presentato al prefetto.
Art. 17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis e' esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 4
#Comma 1
Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Art. 5
#Comma 1
L'art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Art. 147. - 1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta".
Art. 6
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".
Art. 7
#Comma 1
Dopo l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente:
"Art. 221-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita' previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni".
Art. 8
#Comma 1
All'art. 663 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente.".
Art. 9
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 686 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.".
Art. 10
#Comma 1
L'art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Art. 11
#Comma 1
L'art. 11 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Art. 12
#Comma 1
Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.".
Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l'art. 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto ). - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Art. 14
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito.
L'autorita' giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate.
Dalla data di ricezione degli atti, decorre il termine per la notificazione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Resta salva la confisca nei casi in cui e' applicabile a norma dell'art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
Art. 15
#Comma 1
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.