Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettivita'
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacita' non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettivita' simili, superiore a venticinque litri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.
Art. 3
#Comma 1
Informazione sulla categoria dell'olio
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
Art. 4
#Comma 1
Designazione dell'origine
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonche' nella loro presentazione e pubblicita', la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.
Art. 5
#Comma 1
Indicazioni facoltative
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 6
#Comma 1
Leggibilita' e raggruppamento delle informazioni obbligatorie
Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformita' da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
Art. 7
#Comma 1
Registro
Comma 2
Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.
In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorita' competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.
Art. 8
#Comma 1
Identificazione delle partite
Comma 2
((1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese))
Alla medesima sanzione e' soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
Art. 9
#Comma 1
Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
Comma 2
L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non puo' essere inferiore a euro 150.
Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal lotto.
Art. 10
#Comma 1
Autorita' competente e pagamento delle sanzioni
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attivita' di controllo e di vigilanza nel settore oleario.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", e' abrogato.
Art. 12
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando