DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 69/1948 - Istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Numero 69 Anno 1948 GU 27.02.1948 Codice 048U0069

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;69

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Eistituito, alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e dello imposte indirette sugli affari), un servizio permanente di controllo contabile ed amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia e dalla Societa' italiana Autori ed Editori a titolo di tassa sulla circolazione degli autoveicoli, di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse e di ogni altro tributo la cui riscossione venga eventualmente affidata ai suddetti Enti.
Tale servizio ha sede stabile in Roma.


Art. 2

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Comma 1

Il controllo viene disimpegnato, presso le Direzioni centrali dei due enti, sotto la direzione di un ispettore compartimentale, da due ispettori superiori o procuratori superiori ispettori e da altri otto funzionari del ruolo di procuratore incaricati del servizio di ispezione.


Art. 3

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Comma 1

Il personale provinciale assegnato al servizio di controllo e' alla dipendenza dell'ispettore compartimentale anche per la parte disciplinare.


Art. 4

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Comma 1

L'ispettore compartimentale e il personale d'ispezione, da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le esattorie e le agenzie degli Enti predetti nonche' presso le sedi del Pubblico registro automobilistico per le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale.


Art. 5

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Comma 1

Gli Enti predetti dovranno mettere a disposizione dell'Ispettorato compartimentale il personale di collaborazione, d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonche' i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.