DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. (24G00002)

Numero 221 Anno 2023 GU 03.01.2024 Codice 24G00002

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;221

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Potenziamento del regime di adempimento collaborativo

Comma 2

Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero 2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2). ((I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.)) Per i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.


Art. 2

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.