Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero 2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2). ((I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.)) Per i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.