DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 579/1948 - Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.

Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.

Numero 579 Anno 1948 GU 03.06.1948 Codice 048U0579

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituito nel comune di Verona una zona agricolo-industriale delimitata a sud della linea congiungente i Forti di Tomba, Azzano e Dossobuono a Santa Lucia e da un tratto della strada di Sommacampagna; a nord dalla strada mantovana da Santa Lucia, lungo il parco ferroviario, fino a Tombetta; e ad est da via Volturno e dalla strada statale Verona-Ostiglia fino a Forte Tomba, secondo la planimetria annessa al presente decreto che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sara' depositata all'Archivio di Stato.
((Sono altresi' istituite nel comune di Verona tre zone delimitate, secondo l'annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sara' depositata nell'archivio di Stato, nel modo seguente: prima zona (quadrangolare) - a sud dall'autostrada Serenissima; a nord dalla zona agricolo-industriale di cui al comma precedente; a nord-ovest dalla linea ferroviaria Verona-Mantova; a est dal deposito militare ex forte Tomba;
seconda zona (trapezia) - a nord dalla linea ferroviaria Verona-Milano; a ovest dall'autostrada del Brennero; a sud dall'autostrada Serenissima; a sud-est dalla strada statale n. 62 della Cisa; a est dal deposito militare ex forte di Dossobuono e da una retta che unisce lo spigolo ovest della suddetta area demaniale con il sottovia del Fenilon alla ferrovia Verona-Milano;
terza zona (trapezia) - a nord canale secondario di Lugagnano del consorzio di bonifica Alto Veronese e suo prolungamento virtuale verso est di metri 180; a est nuova strada di piano regolatore che unisce la statale n. 11, all'incrocio del caseificio, alla strada provinciale Verona-Lago localita' Ca' del Sasso; a sud linea virtuale parallela alla strada statale n. 11 Padana superiore corrente a metri 250 verso nord; a sud-ovest strada comunale Ca' Brusa'; a nord-ovest linea virtuale retta tra la strada Ca' Brusa' e il canale di bonifica del consorzio Alto Veronese, corrente a metri 200 a est della Corte Gabbia))
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Art. 2

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Comma 1

Entro il perimetro della zona di cui all'art. 1, le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonche' tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilita'.
((Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse)).


Art. 3

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Comma 1

E' istituito il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Carriera di commercio, industria e agricoltura di Verona.
Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della zona agricolo-industriale di Verona, di promuovere e di curare lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona o di svolgere ogni altra attivita' che possa essere utile nell'interesse della zona stessa e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.
((Il consorzio ha altresi' lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove iniziative nell'ambito delle zone di cui al secondo comma dell'articolo 1.
A tal fine, il consorzio puo' espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2, oppure puo' curarne l'acquisto))
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Art. 4

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Comma 1

((Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni))
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Art. 5

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Comma 1

Il Consiglio direttivo redigera' lo statuto del Consorzio che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.


Art. 6

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Comma 1

Il presidente del Consorzio e' eletto nel suo seno dal Consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza del Consorzio stesso ed esegue le deliberazioni del Consiglio.


Art. 7

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Comma 1

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.


Art. 8

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Comma 1

((Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.
Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e puo' applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture))
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Art. 9

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Comma 1

L'indennita' di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale.
Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni ne' il locante ne' il locatario hanno diritto ad indennita'.


Art. 10

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Comma 1

Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare con l'indicazione dei prezzo offerto.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Consorzio ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.
Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359.


Art. 11

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Comma 1

I materiali da costruzione e le macchine occorrenti al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione o alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, sorgeranno nel perimetro della zona agricolo-industriale di Verona, sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza.
Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati gia' esistenti nella zona anzidetta esercenti la suddetta conservazione o lavorazione.
Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria.
Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari annessi alla esecuzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo, Qualora i macchinari e materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza siano stati comunque in tutto o in parte destinati ad uso diverso da quello per il quale erano stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sara' tenuto, per i materiali e macchinari cosi' distratti, a corrispondere gli indicati tributi in base alle aliquote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in effettivo esercizio dei macchinari e dei materiali.


Art. 12

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Comma 1

Per gli stabilimenti industriali di cui il primo comma dell'articolo precedente e' concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
Per gli stabilimenti esercenti le stesse attivita' gia' esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sara' apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.


Art. 13

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Comma 1

L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprieta' per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona predetta, degli stabilimenti di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonche' per la costruzione di opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di L. 40 per ogni atto e per ogni trascrizione.
Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio, oppure direttamente dai terzi per il conseguimento degli scopi suddetti.
Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.


Art. 14

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Comma 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' ad adeguare l'Ufficio gestioni, gia' funzionante presso i Magazzini generali di Verona, alle necessita' del traffico della zona agricolo-industriale e ad aggiornare i relativi canoni.
Provvedera' altresi' alla fornitura del materiale metallico di armamento occorrente per l'allacciamento della zona con la stazione ferroviaria di Verona P.N., come pure di quello occorrente per la costruzione dei binari di presa e consegna nell'ambito di detta stazione.
Per il pagamento della fornitura sara' accordata la ratizzazione in nove anni e, per la parte relativa al materiale metallico di armamento da impiegarsi nell'ambito della stazione di Verona P.N., non saranno dovuti interessi, La costruzione e l'esercizio degli impianti ferroviari a servizio della zona agricolo-industriale saranno regolati mediante convenzione da stipulare fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio.
La costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo fra gli impianti anzidetti e gli stabilimenti della zona saranno regolati con convenzione da stipularsi a norma del vigente capitolato sui raccordi ferroviari fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle imprese proprietarie ed esercenti con l'intervento del Consorzio.


Art. 15

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Comma 1

Ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale diretti ai magazzini generali di Verona o agli stabilimenti della zona agricolo-industriale, raccordati ai detti magazzini, e' concessa, in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario piu' quello di rispedizione.
La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione se questa risulti inferiore.
La facilitazione e' concessa a condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie.
Sono escluse dalla concessione le merci che siano state portate fuori dai magazzini generali o dagli stabilimenti della zona, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni, trattiene il dieci per cento sulle somme rimborsate per differenza di tariffa. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite dei Magazzini generali di Verona.


Art. 16

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Comma 1

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona agricolo-industriale di Verona.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con decreto proprio alla iscrizione della detta somma sullo stato di previsione delle spese del Ministero del lavori pubblici.


Art. 17

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Comma 1

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.