DECRETO LEGISLATIVO

Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Numero 35 Anno 2006 GU 13.02.2006 Codice 006G0054

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;35

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari

Comma 2

Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.


Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.


Art. 2

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Comma 1

Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato

Comma 2

L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, e' reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.


La pubblicita' di cui al comma 1 e' assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da' notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.


La pubblicita' di cui al comma 1 e' realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicita' mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.


Art. 3

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Comma 1

Decorrenza di efficacia

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.