E' istituita l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
L'Opera, ha sede in Roma, ha personalita' giuridica ed e' retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilita':
1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;
2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;
3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;
4) ad ogni altro fine di mutualita', di previdenza o di assistenza in genere.
Art. 3
#Comma 1
Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente e' stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria.
I contributi sono riscossi mediante ritenute mensili a partire dal 1 giugno 1948 sulle pensioni stesse e versati dall'Istituto di previdenza sociale in conto corrente intestato all'Opera presso la Banca d'Italia.
Agli stessi scopi sono destinati i redditi del patrimonio e le somme per versamenti volontari, offerte, doni, o lasciti.
Art. 4
#Comma 1
Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'"Opera nazionale per i pensionati d'Italia" sara' provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 (integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia e per i superstiti nonche' delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-1948.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 6
#Comma 1
L'ente "Case di riposo per gli anziani del lavoro" riconosciuto con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, e' soppresso ed i suoi fini ed il suo patrimonio sono trasferiti all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
Art. 7
#Comma 1
((Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.
Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e di dieci membri fra i quali:
a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative dei pensionati;
b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) due funzionari del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Collegio dei sindaci e' costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale piu' rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni)).
Art. 8
#Comma 1
Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa, e detto Istituto.
Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
Art. 9
#Comma 1
L'Opera e' sottoposta alla, vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 218))
Art. 11
#Comma 1
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e di previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione del presente decreto.