Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1994".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.