DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 310/1991 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Numero 310 Anno 1991 GU 03.10.1991 Codice 091G0352

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-13;310

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il ruolo locale del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano istituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si aggiunge alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con la dotazione di cui alla tabella allegata al presente decreto.


In attuazione di quanto previsto dal comma 1, rimane confermata la conseguente riduzione dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nelle qualifiche corrispondenti, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 977 milioni per il 1991 ed in lire 2.345 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1013, 1014, 1015 e 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991, rispettivamente per lire 598 milioni, lire 179 milioni, lire 150 milioni e lire 50 milioni, nonche' ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, rispettivamente per lire 1.435 milioni, lire 430 milioni, lire 360 milioni e lire 120 milioni.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.