Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017».
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione mista pubblico-privata».
Art. 13
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti: «da parte degli enti locali».
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa' partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.».
Art. 18
#Comma 1
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.''.».
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016
Comma 2
L'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
Art. 20
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.