DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano.

Numero 290 Anno 1993 GU 10.08.1993 Codice 093G0293

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-06;290

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:12:00

Art. 1

#

Comma 1

I primi quattro commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Con legge provinciale e' stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.
3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentativita' a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati
rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformita' alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.
4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalita' organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.
5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilita' dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.
6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979.
- Il D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1981.
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989.
- L'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessionedi tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
- L'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".


Art. 2

#

Comma 1

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, e' sostituito dal seguente:
" 1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unita' di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.".